RENTRI

LA PROROGA RENTRI NEL DECRETO MILLEPROROGHE 2025

Il RENTRI è stato introdotto dall'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, con un regolamento attuativo specificato nel D.M. 59/2023. Il sistema è stato concepito per sostituire integralmente i tradizionali strumenti cartacei di tracciabilità, come registri di carico e scarico e formulari, con una piattaforma digitale integrata per la trasmissione dei dati.

Nel contesto delle modifiche normative introdotte dal Decreto Milleproroghe 2025 (Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202), modificato in sede di conversione dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, all'articolo 11, comma 2-bis, si estende il termine previsto per l'operatività del sistema. In particolare, il termine di 60 giorni stabilito per l'avvio delle iscrizioni obbligatorie al RENTRI è stato incrementato a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto​.

La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del Milleproroghe modifica i termini di attuazione del RENTRI per enti e imprese che dovevano iscriversi entro il 13/02/2025. Infatti, l'Articolo 11, comma 2-bis del decreto stabilisce che:

"[…] il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni."

Questa modifica riguarda il tempo a disposizione per l'iscrizione obbligatoria al RENTRI, che viene raddoppiato (da 60 a 120 giorni) le aziende del primo scaglione vedrebbero quindi spostare la data dal 13 febbraio al 14 aprile. Tuttavia, non vi è stata una proroga generale dell'obbligo di adesione o dell'intero sistema.

PROROGA E SCENARI APPLICATIVI

La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 non ha introdotto una proroga generalizzata dell'obbligo di adesione al RENTRI, bensì una modifica puntuale dei tempi di attuazione. La richiesta di un differimento più ampio era stata avanzata da diverse associazioni di categoria per consentire un'adeguata transizione verso il nuovo sistema​.

Ma di fatto sarebbe prorogata al 14/04/2025 la scadenza per le imprese che dovevano iscriversi entro il 13/02/2025.

Tuttavia, affinché la proroga di 60 giorni diventi effettiva, sarà necessaria non solo la pubblicazione della legge di conversione del D.L. Milleproroghe (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2025), ma anche l'emanazione del decreto ministeriale da parte del MASE che definirà i nuovi termini entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (entrata in vigore il 25/02/2025).

Qualora la proroga venga confermata dal decreto del MASE, l'uso dei "vecchi" modelli di formulario e di registro di carico scarico potrebbe proseguire fino alla nuova data di scadenza. Tuttavia, fino a quando non vi sarà certezza normativa, le aziende devono continuare a rispettare le tempistiche attuali per non incorrere in sanzioni.

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Dal 15 dicembre 2024 è ufficialmente entrato in vigore il RENTRI, ossia il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.

Da metà dicembre 2024 sono state aperte le iscrizioni al portale per alcune tipologie di aziende, che avranno tempo fino al 13 febbraio 2025 per iscriversi.

Iscrizione RENTRI: chi è soggetto all'obbligo?

Il nuovo sistema informatico RENTRI è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali (interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio).

Il Decreto 59/2023, all'articolo 12, specifica quali sono i soggetti tenuti all'obbligo di iscrizione al RENTRI, ovvero:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comuni o loro consorzi e comunità montane), con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Tali soggetti, dal 13 febbraio 2025, dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data, tutti gli operatori - anche quelli non iscritti - dovranno usare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti, che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati (con i sistemi gestionali degli utenti oppure con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI) e nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti.

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Gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI.

In ogni caso, tutti i soggetti non obbligati (o quelli per i quali non è ancora previsto l'obbligo) possono iscriversi volontariamente al RENTRI. Inoltre, come indicato al comma 6 dell'articolo 12, "è data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo".

Iscrizione RENTRI: le altre scadenze in programma

Sono previste per legge delle "finestre" per l'iscrizione al RENTRI, dedicate ad altre tipologie di soggetti.

Nello specifico:

  • dal 15 Dicembre al 13 Febbraio 2025: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 del Decreto 4 Aprile 2023, n. 59;
  • dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi, tra 11 e 50 dipendenti; imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, tra 11 e 50 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi, fino a 10 dipendenti; produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti;


Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1. 

In generale, è bene ricordare che il numero dei dipendenti viene calcolato in base al numero di persone (presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente) che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.

Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa, quindi non alla singola unità locale. Qualora il numero fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato, è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI oppure al momento del pagamento del contributo annuale.

Iscrizione RENTRI e non solo: affidati al supporto di Studio Dott. Iuri Possenti

Se figuri tra le aziende che sono soggette all'obbligo di iscrizione al RENTRI – oppure vuoi iscriverti su base volontaria – lo studio Dott. Iuri Possente potrà darti un supporto concreto ed efficace, non solo per le attività di iscrizione e registrazione ma anche per:

Assistenza

nell'inserimento dei dati di carico e scarico rifiuti tramite assegnazione a studio Dott. Iuri Possenti del ruolo di incaricato; trasmissione mensile dei dati del registro al RENTRI

Supporto

nello scaricare il nuovo format "registro di carico scarico rifiuti" e nella vidimazione in CCIAA (per le aziende obbligate alla tenuta del registro che non devono iscriversi al RENTRI nel primo scaglione). Scarico del nuovo formato di FIR cartaceo e vidimazione digitale

Per saperne di più, e capire come possiamo aiutarti a rispettare gli obblighi di legge in tema di tracciabilità dei rifiuti, contattaci oggi stesso senza impegno.